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Sinistro avvenuto all'estero

Cosa fare in caso di un incidente stradale avvenuto all'estero

Anche i viaggi all'estero non sono immuni da eventi spiacevoli quali gli incidenti stradali. In questi casi, per ottenere il risarcimento danni, è necessario adottare una particolare procedura. A regolamentare queste situazioni è il Decreto Legislativo 190 del 30 giugno 2003 emanato in base alla direttiva comunitaria 2000/26/CE che stabilisce per le compagnie assicurative l'obbligo di nominare un mandatario in ogni stato dello Spazio Economico Europeo in cui non sia presente la propria sede legale. Grazie a queste disposizioni, gli italiani che incorrano in un sinistro, verificatosi in un Paese inserito nel sistema Carta Verde, con un qualsiasi veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, possono chiedere il risarcimento per i danni al rappresentante della Compagnia del responsabile del sinistro. Altrimenti possono inoltrare la richiesta direttamente al responsabile dell'incidente o alla sua Compagnia assicuratrice.

Indicando i dati utili ad identificare i soggetti interessati (es. estremi dei veicoli, conducenti coinvolti, data e luogo del sinistro, targa, impresa assicuratrice della controparte, responsabilità del sinistro e nazionalità) sarà possibile rivolgersi al Centro Informazioni dell'ISVAP per ottenere informazioni riguardanti la Compagnia estera della controparte e del rappresentante in Italia della compagnia. Sarà proprio a lui che si dovrà occupare di svolgere le varie pratiche e ottenere la liquidazione del sinistro. Nel caso in cui non ci si potesse mettere in contatto con il mandatario in Italia perché non nominato dalla compagnia assicuratrice della controparte oppure nel caso in cui il mandatario medesimo non rispondesse alla richiesta di risarcimento entro tre mesi dalla presentazione della richiesta, la parte lesa potrà appellarsi all'UCI in veste di organismo di indennizzo nazionale (art. 6 e 8 del D.Lgs n°190 del 30/06/2003) per conto della CONSAP S.p.A. - gestione Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Nel caso in cui il veicolo non provenisse da uno dei paesi appartenenti al Sistema Carta Verde, ma l'incidente si fosse verificato in uno di essi, allora saranno possibili due linee di azione: 1-chiedere il risarcimento alla compagnia assicuratrice di colui che ha causato il danno. 2-rivolgersi al Bureau nazionale dello stato in cui si è verficato l'incidente, nel caso in cui il veicolo responsabile del sinistro fosse immatricolato in uno Stato terzo. Nel caso in cui non fosse possibile identificare il veicolo responsabile, nè l’assicurazione del medesimo o se il mezzo non fosse assicurato allora sarà necessario rivolgersi direttamente all’UCI, nell'arco dei due mesi successivi il sinistro. È possibile attuare questa procedura se il sinistro si è verificato in uno degli stati appartenenti al Sistema Carta Verde. Se, invece, il sinistro ha avuto luogo in un paese terzo, allora sarà buona norma rivolgersi direttamente all’UCI. La determinazione della responsabilità e la quantificazione del danno seguiranno le norme in vigore nello Stato in cui ha avuto luogo il sinistro. Sarebbe opportuno, inoltre, sebbene non obbligatorio, informare immediatamente la propria compagnia assicuratrice dell’assenza di responsabilità propria per evitare indebite attribuzioni di “malus” determinate dal concorso di colpa.

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