Inserito da Polizzamigliore.it il 18/05/2015
L’attestato di rischio è quel documento che stabilisce classe universale (CU) dell’assicurato e il numero di incidenti in cui è incorso negli ultimi anni. Contiene dati utili in caso di cambio di impresa assicuratrice e va consegnato alla nuova compagnia, anzi andava. Dal 1° giugno questa procedura non sarà più necessaria perché sarà avviata la sua progressiva dematerializzazione: tutte le polizze in scadenza a partire dal 1° luglio, infatti, vedranno modificare il vecchio attestato di rischio cartaceo con quello elettronico. Allora perché dal 1° giugno? Il regolamento stabilisce che il “nuovo” attestato sia consegnato agli aventi diritto almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto: per questo si parla degli Adr elettronici con un mese di anticipo.
Il perché della versione elettronica. L’obiettivo finale è quello di creare una grande banca dati gestita dall’Ivass alla quale le compagnie potranno attingere, acquisendo direttamente i dati necessari in caso di cambio compagnia da parte dell’assicurato. Quest’ultimo, da parte sua, potrà accedere all’Attestato dal sito della nuova impresa assicurativa, attraverso il proprio spazio riservato, attivato per ciascun cliente.
Metodi alternativi di consegna dell’elettronico. Un’alternativa sarà la consegna telematica che potrà avvenire a mezzo posta elettronica, tramite app o social network. L’utilizzo di questi canali sarà a discrezione della compagnia e sarà possibile soltanto su richiesta del contraente.
Il nuovo regolamento riguardante l’Adr prevede che la consegna avvenga non soltanto al contraente della polizza, ma anche all’avente diritto (soggetto diverso dal contraente della polizza, ma proprietario del veicolo). Prima l’avente diritto poteva ottenerlo soltanto su richiesta.
Di certo è una novità interessante per chi è abile nell’utilizzo di computer, smartphone e tablet, ma terrorizza chi non ha ancora familiarizzato con le nuove tecnologie. Per questo motivo è garantita una stampa del documento, qualora l’assicurato ne faccia richiesta alla compagnia assicuratrice uscente, che sarà comunque tenuta a depositare l’Adr elettronico nel database Ivass. Il valore legale, però, resta limitato alla versione elettronica, mentre il cartaceo avrà soltanto lo scopo di informare l’assicurato rispetto alla propria situazione.
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