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Assicurazione per Avvocati Obbligatoria


L' assicurazione obbligatoria per gli avvocati è stata introdotta nel 2012 con la legge n. 247 del 31 dicembre. Nell'articolo 12 viene espressamente indicata la nuova disciplina della professione forense, in cui è compresa anche l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e per la responsabilità civile. Il Governo non ha ancora stabilito da quando le disposizioni relative alla stipula dell'assicurazione saranno obbligatorie per le professioni forensi, ma già si può ipotizzare come ci si dovrà comportare quando questo, a breve, accadrà.

1. Oggetto dell'assicurazione obbligatoria

1.1 Responsabilità civile

Con la stipula di un contratto d'assicurazione obbligatoria, gli avvocati si tutelano contro i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale forense . Le assicurazioni di responsabilità civile, infatti, non sono stipulate esclusivamente per coprire i danni arrecati alle persone (nel caso della professione forense questo rischio è escluso), ma anche nel caso in cui, per colpa, l'attività dell'avvocato ha potuto nuocere il suo assistito nella prosecuzione della causa intentata o, semplicemente, di un incarico di fiducia affidato.

Tra le fattispecie coperte dall'assicurazione rientrano tutti quei casi in cui vengano smarriti o distrutti dei documenti, somme di denaro o anche titoli azionari e lingotti che il cliente ha affidato al suo avvocato che viene molto spesso considerato una persona di assoluta fiducia.

Altre fattispecie che potrebbero rientrare nella copertura assicurativa sono la nullità degli atti processuali per errore del professionista, il ritardato od omesso deposito degli stessi, e tutti i danni che questi ritardi e inadempienze potrebbero causare nel regolare svolgimento del procedimento di cui è stato incaricato il professionista. Nelle clausole del contratto assicurativo che viene firmato dall'avvocato, viene espressamente specificato che il professionista è tenuto ad indicare gli estremi della sua polizza assicurativa a ciascun cliente, senza che questi debba farne richiesta esplicita.

1.2 Infortuni

Nella riforma dell'ordinamento professionale forense, il legislatore ha previsto anche che un avvocato si debba obbligatoriamente assicurare anche contro gli infortuni che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, tutelando quindi sia la propria persona che gli eventuali collaboratori dello studio. La copertura sarà valida sia all'interno dei locali dello studio professionale sia all'esterno, in qualunque posto si trovi il collaboratore o il titolare durante l'orario di lavoro.

La copertura è estesa anche ai collaboratori esterni o occasionali per tutto il periodo che operano all'interno dello studio.

2. Tipologie di contratto assicurativo obbligatorio

Al momento della stipula delle assicurazioni obbligatorie, i professionisti potrebbero avere a disposizione più di una possibilità di scelta per la polizza. Il CNF sta lavorando proprio in questa direzione per riuscire a trovare le soluzioni migliori per ciascun professionista.

2.1 Contratto assicurativo collettivo

Una delle possibilità che è stata proposta dal Consiglio Nazionale Forense riguarda una formula di contratto collettivo valida per tutti gli avvocati iscritti agli albi professionali italiani che operino sul territorio. Questa polizza naturalmente sarà accessibile a tutti gli avvocati e la scelta della compagnia a cui affidarsi dovrà essere predisposta mediante un bando a livello europeo tra cui il CNF si impegna a scegliere la proposta più conveniente.

2.2 Convenzione quadro

Questa proposta, invece, mira a realizzare una convenzione quadro in base a cui tutti gli Ordinamenti esistenti in Italia possano agire singolarmente con la stipula di una polizza destinata esclusivamente agli avvocati iscritti a quel determinato ordine. Ogni ordine, quindi, creerebbe un contratto collettivo proprio, ad un livello più basso rispetto a quello che sarebbe realizzato su scala nazionale sotto l'egida del Consiglio Nazionale Forense. Anche in questo caso, ovviamente, la scelta della compagnia dovrà essere fatta tramite bando a livello europeo e sulla base delle proposte il Consiglio sceglierà quella più vantaggiosa.

2.3 Contratto assicurativo individuale

Le prime due proposte non possono coesistere, quindi si dovrà operare una scelta tra l'una e l'altra. Un'assicurazione individuale, invece, potrebbe coesistere con entrambe le forme di polizza collettiva e sarebbe facoltativa per il professionista che desideri una forma più sicura e ampia di tutela per sè e per i propri collaboratori. In questo caso l'avvocato non dovrebbe partecipare a nessun bando, perché la scelta verrebbe fatta liberamente, valutando quelle che sono le proposte di ciascuna compagnia assicurativa interpellata durante la ricerca.

3. Richieste del Consiglio Nazionale Forense

Ovviamente il CNF, una volta venuto a conoscenza dell' introduzione delll'assicurazione obbligatoria per gli avvocati , ha inoltrato le sue richieste alle commissioni legislative parlamentari chiedendo che venissero introdotti alcuni accorgimenti fondamentali affinché la copertura assicurativa per gli avvocati potesse essere considerata valida.

Si tratta di clausole di concetto, di garanzie minime che vengono ritenute imprescindibili. Il consiglio Nazionale Forense richiede:

  • Retroattività delle polizze : questa clausola permettere all'assicurazione di interagire per la copertura di situazioni pregresse ancora irrisolte.
  • Ultrattività decennale : con questa condizione il CNF chiede che venga applicato il principio secondo cui non possa verificarsi un vuoto normativo e, pertanto, alla scadenza del contratto, se non c'è rinnovo, il professionista avrebbe diritto a mantenere tutti i privilegi acquisiti durante il periodo di validità, per un tempo massimo di dieci anni.
  • Introduzione di limiti massimi e minimi per la franchigia e dei massimali
  • Divieto di recesso da parte delle compagnie in caso di sinistri onerosi, con obbligo di liquidare sempre tutto il dovuto, quando dovuto.

4. Qual è lo scopo?

Tutti i professionisti forensi sono in attesa di chiarimenti sull'obbligatorietà della polizza sugli infortuni. Infatti sono gli unici professionisti coinvolti in questa disposizione ed a cui spetta inderogabilmente di versare la quota per l'assicurazione infortuni che dovrebbe rappresentare la tutela dei loro interessi professionali. Questo aspetto è quantomeno controverso e singolare, poiché non vi è spiegazione sul perché la suddetta categoria degli avvocati debba essere più sottoposta a rischio rispetto a tutte le altre. In effetti esistono tante altre categorie che probabilmente vanno incontro a situazioni molto più rischiose, pensiamo ad esempio ad i geometri ed a tutti coloro che frequentano i cantieri abitualmente.

Si rende noto che questa clausola sulla copertura infortuni è diretta conseguenza dell'emendamento 12.4 del 09/10/2012 presentato da Marco Beltrandi del Partito Democratico. Non è chiaro se questo provvedimento che colpisce solo gli avvocati sia da ritenere collegato alla volontà di tutelare tutti i tirocinanti che occupano gli studi legali, ma non vi sono chiare argomentazioni in merito, come si può osservare dall'intervento riportato nel video qui sotto.

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