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L’assicurazione RC professionale per Consulenti del lavoro

Il supporto di cui hai bisogno.

IN CHE COSA CONSISTE?

Te lo spieghiamo

Il consulente del lavoro si occupa di risolvere problemi inerenti all’inquadramento del personale gestendo relazioni, comunicazioni e pratiche con i Centri per l'Impiego, la Direzione del Lavoro, l'INAIL, l'INPS e con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. Grazie alla polizza RC per Consulenti del Lavoro il professionista potrà contare su una tutela assicurativa che andrà a coprire eventuali richieste di risarcimento danni presentate da terzi correlate a possibili errori, omissioni o negligenze commessi durante l’attività professionale.

Tutela

Tutela il singolo libero professionista iscritto all’Albo, lo Studio Associato e l’Associazione professionale e, qualora le attività vengano svolte per conto dello studio e dell’Associazione sottoscrivente la polizza, la copertura si estende anche a tutti i soci, dipendenti e collaboratori.

Obbligatorietá

L’art. 5 del D.P.R. 137/2012 sancisce l’obbligatorietà per tutti i consulenti del lavoro iscritti all’Albo di stipulare una polizza che garantisca la copertura di Responsabilità Civile Professionale.

Quali attivitá copre

Le attività che copre:

L’assistenza fiscale per conto dei CAF

L’attività di fusioni e acquisizioni, certificazioni e visti

Operato dei dipendenti e dei collaboratori e la conduzione degli uffici

L’amministrazione di stabili e di condomini

La mediazione e la conciliazione

La mancata attivazione di una polizza professionale comporta sanzioni di vario tipo.

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Nicolò

di PolizzaMigliore

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Dettagli

Che cosa copre la polizza RC Consulente del lavoro?

La polizza RC professionale garantisce:

1

Le perdite che l’assicurato deve pagare ai propri clienti in caso di errore quale civilmente responsabile

2

Le spese sostenute per l’attività di difesa dell’assicurato

3

L’interruzione e la sospensione dell’attività

4

L'erronea compilazione dei rapporti contrattuali regolanti l'attività dei prestatori di lavoro

5

L'incorretta scelta della tipologia contrattuale necessaria per un determinato rapporto di lavoro dipendente

Estensioni

Ecco alcuni esempi:

Revisore dei conti

Amministratore

Sindaco

Particolaritá

La clausola di retroattività

La polizza RC professionale per Consulente del Lavoro è di tipo “All Risk”, garantisce quindi una tutela assicurativa completa che va a coprire qualsiasi tipo di danno correlato all’attività professionale del consulente del lavoro stesso, con le sole eccezioni che vengono specificate nell’apposita sezione “esclusioni” del contratto assicurativo. Un altro aspetto molto importante della copertura assicurativa garantita da una polizza RC per Consulenti del Lavoro è la clausola di retroattività, che consente di coprire anche il periodo precedente alla stipula della polizza.

Il periodo di retroattività dipende dalla compagnia assicurativa con cui si attiva la polizza e dalle esigenze del contraente. In alcuni casi, le polizze assicurative presentano una retroattività illimitata, andando a coprire richieste di risarcimento danni legati ad errori commessi in qualsiasi momento dell’attività professionale del consulente del lavoro senza alcun vincolo temporale.

La polizza di Responsabilità Civile per Consulenti del Lavoro prevede la clausola "Claims Made", che può essere tradotta come "a richiesta fatta". Sostanzialmente, il danno viene "attivato" al momento in cui viene presentata la richiesta di risarcimento, e la relativa copertura assicurativa sarà legata alle garanzie attive al momento in cui si riceve tale richiesta. Questo significa che vengono coperti anche illeciti commessi prima della decorrenza dell’assicurazione purché rientrino nel periodo di retroattività fissato dalle clausole contrattuali della polizza al momento della sottoscrizione.

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Le nostre garanzie:

LIMITI & ESCLUSIONI

La polizza di RC non copre atti illeciti commessi da un professionista che non risulta iscritto all’Albo professionale dei Consulenti del Lavoro. In particolare, tra le principali esclusioni troviamo qualsiasi tentativo di frode o atto doloso, e la copertura decade anche nel caso in cui l’assicurato risultasse a conoscenza di un illecito da egli stesso compiuto prima della stipula della polizza assicurativa. La copertura assicurativa esclude inoltre diverse altre tipologie di danni legati, ad esempio, alla volontaria inosservanza di obblighi contrattuali.

MASSIMALE

Si tratta dell’importo massimo che un’assicurazione andrà ad erogare come risarcimento: un massimale molto basso può rendere la polizza RC decisamente poco vantaggiosa. Allo stesso modo però un massimale troppo alto andrà a far crescere notevolmente il premio della polizza.

Franchigia

La franchigia rappresenta l’importo minimo di ogni danno che rimane a carico dell'assicurato. Nel caso in cui il risarcimento danni risulterà inferiore alla franchigia, il professionista dovrà provvedere in autonomia al suo pagamento.

SCOPERTO

La clausola di scoperto rappresenta una percentuale sul danno che, a differenza della franchigia fissa, non è determinabile in anticipo. Indipendentemente dal suo importo, dovrà essere coperta dall’assicurato.

DURATA & RINNOVO

La polizza standard prevede una durata di 12 mesi. L'assicurato potrà scegliere se optare per il rinnovo automatico o meno. In ogni caso, in prossimità del rinnovo, il cliente verrà ricontattato per effettuare l'eventuale rinnovo.

SANZIONI

La mancata sottoscrizione di una polizza RC professionale è considerata una violazione della normativa. Secondo la normativa in vigore, è compito del rispettivo Ordine professionale accertare la violazione dell'obbligo di attivare una copertura RC, il quale, qualora lo ritenga necessario, dovrà anche procedere all'applicazione di una sanzione disciplinare adeguata e proporzionata al caso specifico. In generale, le sanzioni principali comprendono multe pecuniarie di importo variabile a seconda dei casi e la sospensione temporanea dalla professione. Nei casi più gravi è prevista la radiazione permanente dall'albo dei professionisti.

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