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Attività in regime di stabilimento:
È il contrario dell’attività in regime di libera prestazione dei servizi. La compagnia assicurativa o riassicurativa deve avere sede legale nello stato membro della Comunità Europea nel quale si esercita. Il Codice delle Assicurazioni prevede che la compagnia possa collocare la sede secondaria e iniziare l’attività nei rami vita e rami danni in regime di stabilimento nel territorio italiano, soltanto a partire da quando riceverà, dall’autorità di vigilanza dello Stato di origine, la comunicazione dell’ISVAP.
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