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Il commercialista offre servizi di consulenza e assistenza a imprese o privati su questioni fiscali, contabili, di diritto societario, fallimentare e del lavoro. La polizza RC Commercialista garantisce al contraente la copertura della responsabilità civile contro eventuali richieste di risarcimento in seguito a danni, negligenze o omissioni involontarie verificatisi durante lo svolgimento dell’attività professionale.
Tutela il singolo libero professionista iscritto all’Albo, lo Studio Associato, Società o Associazione Professionale e, qualora le attività vengano svolte in nome e per conto del contraente della polizza, la copertura si estende anche a tutti i soci, partner, dipendenti e collaboratori.
L’art. 5 del D.P.R. 137/2012 sancisce l’obbligatorietà per tutti i commercialisti iscritti all’Albo di stipulare una polizza che garantisca la copertura di Responsabilità Civile Professionale.
Le attività che copre:
Assistenza fiscale e tributaria
Attività di fusione e acquisizione, certificazione e visti
Revisione dei bilanci di imprese ed enti pubblici e privati
Operato dei dipendenti e dei collaboratori
Custodia dei documenti e invio telematico dei dati
Attività di mediazione e conciliazione
La mancata attivazione di una polizza professionale comporta sanzioni di vario tipo.
Una guida esperta nella scelta della polizza più adatta alle tue esigenze, sempre disponibile per aiuto, dubbi o chiarimenti.
Parla con un consulenteAndrea
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La polizza RC professionale garantisce:
Il versamento tardivo dei contributi di un cliente
Le spese sostenute per l'attività di difesa dell'assicurato o come transazione per suo conto derivanti da qualsiasi atto colposo (effettivo o presunto)
Le attività legate all’esercizio della professione disciplinate da leggi o da regolamenti
I danni provocati nell'esercizio della funzione di sindaco e revisore dei conti e/o di amministratore
I danni provocati da società di servizi contabili
Ecco alcuni esempi:
copre richieste di risarcimento avanzate da terzi legate ad errori o illeciti commessi dal professionista in qualità di membro del Consiglio di Amministrazione di una determinata società.
copre negligenze commesse durante attività pubbliche come quella del Sindaco, di Revisore di Società, componente del Consiglio di Amministrazione, membro di Organismo di Vigilanza, Amministratore di stabili e condomini, Liquidatore o Enti di vario tipo.
Un altro aspetto molto importante della copertura assicurativa garantita da una polizza RC per Commercialisti è la clausola di retroattività, che consente di coprire anche il periodo precedente alla stipula della polizza.
Il periodo di retroattività dipende dalla compagnia assicurativa con cui si attiva la polizza e dalle esigenze del contraente. In alcuni casi, le polizze assicurative presentano una retroattività illimitata, andando a coprire richieste di risarcimento danni legati ad errori commessi in qualsiasi momento dell’attività professionale del commercialista, senza alcun vincolo temporale.
La polizza di Responsabilità Civile per Commercialisti prevede la clausola "Claims Made", che può essere tradotta come "a richiesta fatta". Sostanzialmente, il danno viene "attivato" al momento in cui viene presentata la richiesta di risarcimento, e la relativa copertura assicurativa sarà legata alle garanzie attive al momento in cui si riceve tale richiesta. Questo significa che vengono coperti anche illeciti commessi prima della decorrenza dell’assicurazione purché rientrino nel periodo di retroattività fissato dalle clausole contrattuali della polizza al momento della sottoscrizione.
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La polizza di RC non copre atti illeciti commessi da un professionista che non risulta iscritto all’Albo professionale dei Commercialisti. In particolare, tra le principali esclusioni troviamo qualsiasi tentativo di frode o atto doloso, e la copertura decade anche nel caso in cui l’assicurato risultasse a conoscenza di un illecito da egli stesso compiuto prima della stipula della polizza assicurativa. La copertura assicurativa esclude inoltre diverse altre tipologie di danni legati, ad esempio, alla volontaria inosservanza di obblighi contrattuali.
Non previsto (normato all’Art. 2 Comma 2 del Decreto legislativo 238 del 2016)
Si intende il periodo successivo alla scadenza della polizza entro il quale i reclami per danni commessi durante la validità della polizza possono essere accolti, oltre il quale il professionista non è più coperto. La validità postuma dell’assicurazione professionale si applica in caso pensionamento, di cambiamenti di attività oppure di decesso e, in quest’ultimo caso, la copertura si estende agli eredi.
Rappresenta l’importo massimo che una compagnia eroga come risarcimento del danno causato dal contraente della polizza: un massimale molto basso può rendere la polizza RC decisamente poco vantaggiosa. Allo stesso modo però un massimale troppo alto andrà a far crescere notevolmente il premio della polizza.
La franchigia rappresenta l’importo minimo di ogni danno che rimane a carico dell'assicurato. Nel caso in cui il risarcimento danni risulterà inferiore alla franchigia, il professionista dovrà provvedere in autonomia al suo pagamento.
La clausola di scoperto rappresenta una percentuale sul danno che, a differenza della franchigia fissa, non è determinabile in anticipo. Indipendentemente dal suo importo, dovrà essere coperta dall’assicurato.
La polizza standard prevede una durata di 12 mesi. L'assicurato potrà scegliere se optare per il rinnovo automatico o meno. In ogni caso, in prossimità del rinnovo, il cliente verrà ricontattato per effettuare l'eventuale rinnovo.
La mancata sottoscrizione di una polizza RC professionale è considerata una violazione disciplinare. Secondo la normativa in vigore, è compito del rispettivo Ordine professionale accertare la violazione dell'obbligo di attivare una copertura RC, il quale, qualora lo ritenga necessario, dovrà anche procedere all'applicazione di una sanzione disciplinare adeguata e proporzionata al caso specifico. In generale, le sanzioni principali comprendono multe pecuniarie di importo variabile a seconda dei casi e la sospensione temporanea dalla professione. Nei casi più gravi è prevista la cancellazione permanente dall'albo dei professionisti. Infine, il commercialista che esercita la propria attività professionale senza un’adeguata copertura assicurativa RC dovrà coprire di tasca propria eventuali danni e richieste di risarcimento.