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Inserito da Polizzamigliore.it il 28/07/2015  

La Commissione stabilisce rapporti di equivalenza normativa per operare in paesi terzi.

LA SOLVENCY II E LE EQUIVALENZE

5 giugno: la Commissione approva le prime due decisioni riguardanti l’attuazione degli articoli 172, paragrafo 2, 227, paragrafo 4 e 260, paragrafo 3 della Direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvency II).
Gli atti hanno stabilito l’equivalenza delle normative di alcuni paesi terzi, per l’applicazione di alcune norme contenute nella direttiva Solvency II. Queste decisioni permetteranno alle imprese di assicurazione e riassicurazione europee di operare con maggiore semplicità nei paesi terzi “equivalenti”. Allo stesso modo le imprese di assicurazione e riassicurazione originarie dei paesi terzi “equivalenti” potranno operare nell’Unione Europea, senza seguire la normativa della Solvency II. L’obiettivo di queste operazioni è garantire maggior certezza dei rapporti giuridici in campo assicurativo, in relazione ad uno spazio operativo di dimensione transnazionale.

I paesi in rapporto di equivalenza

La Commissione ha controllato l’equivalenza dei quadri normativi di: Svizzera, Australia, Bermuda, Brasile, Canada, Messico e Stati Uniti.
Nel caso della Svizzera è stata presa la decisione, applicabile senza alcuna scadenza, di sancire la piena equivalenza della normativa riguardante:

  • il calcolo del requisito di solvibilità;
  • la vigilanza sui gruppi assicurativi;
  • la disciplina sulla riassicurazione.
Tale decisione è stata presa in considerazione del Final Report dell’EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) pubblicato lo scorso 30 gennaio.

Le proposte.

Per Australia, Bermuda, Brasile, Canada, Messico e Stati Uniti, è stato stabilito un periodo di equivalenza con scadenza tra dieci anni. Le garanzie sono rappresentate dalla temporanea equivalenza della normativa riguardante il calcolo del requisito di solvibilità. I termini di scadenza sono stati stabiliti in ragione del fatto che la Commissione non ha potuto verificare una piena equivalenza della normativa in questione. L’aspettativa è che tali stati possano raggiungerla nel prossimo futuro.
Le decisioni prese dalla Commissione dovranno passare al vaglio del Parlamento Europeo e del Consiglio entro tre mesi (prorogabili per altri tre). Una volta ricevuta l’approvazione, entreranno in vigore dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.

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