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Inserito da Polizzamigliore.it il 04/11/2014  

Una nuova normativa prevede patente e libretto riprendano il medesimo nominativo, ma vale per tutti?

Patente e libretto con lo stesso nominativo

Dal 3 novembre il nome sulla patente dovrà coincidere con quello indicato sul libretto di circolazione. La notizia circola da un po’ di tempo creando non poco allarmismo. All’inizio sembrava si trattasse di un regolamento invasivo. Una recente circolare della Motorizzazione Civile ha chiarito le idee e placato le preoccupazioni, soprattutto per le famiglie.

L'obbligo riguarda le situazioni in cui un soggetto utilizza un mezzo e ne dispone come se ne fosse il proprietario, ma non lo è. Inoltre, per esercitare questi diritti, trova un accordo con l’intestatario senza versargli alcun corrispettivo.

Questa definizione molto generica trova delle eccezioni. Per esempio non saranno sanzionati conviventi, amici, membri della stessa famiglia o addirittura dipendenti della medesima azienda che utilizzano l’auto in comune.

La norma fa riferimento a chi circola abitualmente con un veicolo soggetto a un contratto di comodato d’uso (scritto o verbale) stipulato con l’intestatario. Sono esclusi da questa categoria i veicoli aziendali (sia di proprietà dell'impresa sia presi a noleggio o in leasing) dati in fringe benefit. I veicoli noleggiati, inoltre, riporteranno sul libretto di circolazione, il nome dell'azienda e non quello del guidatore.

Corrispondono alla definizione data dalla norma alcuni casi come per esempio quello del professionista che non ha interesse a "apparire", del guidatore che abita in una zona con premi RC auto molto alti, dell'autotrasportatore che desideri avere a disposizione mezzi che eccedano la sua capacità professionale, del criminale che si rivolga a un prestanome o più semplicemente, di chi cerca di evitare l’onere di multe, incidenti e bollo auto. Il comodatario può affidare il mezzo a terzi, proprietario compreso, ma solo occasionalmente.

Queste sono le casistiche che andranno regolarizzate, ma si potranno formalizzare anche altre situazioni come, per esempio, il padre o la madre che vogliano "responsabilizzare" il figlio che usa l'auto a loro intestata. In questo caso il genitore potrà comunicare il nome alla Motorizzazione, in modo che multe e altre contestazioni gli arrivino direttamente.

L’obbligo è stato esteso in fase attuativa anche ai seguenti casi:

  • - cambio di denominazione di enti e imprese o di generalità di persone fisiche;
  • - affidamento in custodia giudiziale;
  • - intestazione a soggetti incapaci;
  • - immatricolazione di veicoli con targa Polizia locale;
  • - utilizzo da parte di eredi dell'intestatario defunto;
  • - rent to buy (formula contrattuale ammessa sia per le persone fisiche sia per quelle giuridiche; permette l’immediata acquisizione della disponibilità di un bene che sarà intestato ad altri, dietro corresponsione di un canone periodico; con il versamento del saldo il soggetto subentrerà nella proprietà al termine stabilito);
  • - veicolo appartenente al patrimonio di un trust, utilizzato dal trustee.

Infine, è bene porre attenzione ad alcune precisazioni:

  • - le comunicazioni vanno regolarizzate entro 30 giorni dal momento in cui si genera la situazione da comunicare. In caso di contratto con scadenza, quest’ultima e una sua eventuale proroga, che superi i 30 giorni, andranno comunicate.
  • - è importante tenere in considerazione che i 30 giorni si contano in modo ordinario e consecutivo e non ha rilevanza che capitino a cavallo di fine anno.

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